Avviso pubblico per la concessione e il rinnovo del contributo denominato “Assegno di Natalità”

ANNO 2023

Data:

21 giugno 2023

Immagine principale

Descrizione

Si informano i cittadini interessati che la Regione Sardegna, in coerenza con gli obiettivi volti ad incentivare la residenza e la natalità nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 2, lett. a) della Legge Regionale 9 Marzo 2022, n. 3 (Legge Di Stabilità 2022), dalla Legge Regionale 21 Febbraio 2023, n. 1 (Legge Di Stabilità 2023) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.19/80 del 1° Giugno 2023 ha disposto la concessione del contributo denominato “Assegno di Natalità” anno 2023

  • DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda per la concessione dell’“ASSEGNO DI NATALITÀ”:

  • i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie, per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni.

I genitori destinatari dei benefici economici devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;
  • essere residenti in uno dei Comuni della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti alla data del 31 Dicembre 2020;
  • avere trasferito la residenza da un comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti in uno con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e mantenerla, per almeno 5 anni, insieme alla dimora abituale, pena la decadenza del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza;
  • avere uno o più figli fiscalmente a carico, nati nel corso del 2023, anche in adozione o affido preadottivo;
  • almeno uno dei genitori deve avere la residenza e la coabitazione insieme al figlio nato/adottato o in affido;
  • non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
  • essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del beneficio;
  • esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.

LA SOPRAVVENUTA CARENZA DI UNO DEI PREDETTI REQUISITI COMPORTA LA PERDITA DEL BENEFICIO DALLA DATA DEL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI DECADENZA.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale.

Pertanto, la domanda potrà essere presentata:

− dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;

− dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo;

− dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;

− dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza o di nuova residenza mediante le modalità ed entro i termini riportati nel presente avviso.

  • MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 1, secondo i seguenti importi:

− euro 600,00, mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo.

L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore o dell’inserimento nel nucleo familiare nel corso del 2023 e in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione.

Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2023 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino.

Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità.

  • EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI

I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l’intervento, tramite accredito su un IBAN indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati al paragrafo 3.

L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati al punto 1, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.

In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all’atto dell’istanza, nei limiti delle somme assegnate dalla Regione Sardegna.

  • TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze dovranno essere compilate su apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.birori.nu.it e presentate a mano all’Ufficio Protocollo o all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.birori.nu.it entro il 22 gennaio 2024;

A cura di

Ufficio dei Servizi Sociali

Via IV Novembre,4 Birori, Nuoro, Sardegna, 08010, Italia

Email: servsociali@comune.birori.nu.it
PEC: servizisociali@pec.comune.birori.nu.it
Telefono: 078572002

Luoghi

Municipio di Birori

Via IV Novembre,4 Birori, Nuoro, Sardegna, 08010, Italia

Telefono: 078572002
Fax: 078572990
Email: protocollo@comune.birori.nu.it

Pagina aggiornata il 23/02/2024