Per gli stranieri comunitari
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio del paese estero).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza. Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.
PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
- Prima iscrizione anagrafica – Provenienza dall’estero
È necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:
- passaporto
- permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:
a) lavoro subordinato
- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.
b) motivi familiari
- visto d’ingresso;
- ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della
- richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
- Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:
- passaporto;
- fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
COME PRESENTARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica. La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
- identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
- acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d’identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.
Il modello di dichiarazione da presentare è scaricabile da questo sito istituzionale.
DOMICILIO
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio può non coincidere con la residenza. La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.
SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all’estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza. Anche in questo caso, l’interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.
L’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l’Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.