Normativa:
- Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)
- D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia — Attività 26) – DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)
Precarietà delle opere e interventi edilizi
Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente occasionale e momentaneo. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere.
Opere previste nello specifico nel glossario (DM 2 marzo 2018) e soggette a Comunicazione “CIL”
Il decreto contenente il glossario concernente gli interventi liberi tratta inoltre alcune opere NON LIBERE ma soggette a Comunicazione “CIL”, anche in questo caso, nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanei in area privata (previsti dal DM 2 marzo 2018 allegato 1 – Glossario dal numero 53 al 58) (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia – Attività 26)
(Vi rientrano anche le pertinenze, tettoie, box, ecc. a condizione che vi siano esigenze contingenti e temporanee, dimostrabili)
(Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità)
(Con le autorizzazioni di settore)
(Che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità)
- Tensostrutture, presso strutture e assimilabili
(Secondo le dimensioni potrebbe essere necessario il titolo abilitativo, dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza dell’impianto)
(Non stabilmente infisse al suolo, non significa non renderle stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontate con facilità)
(Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi)
(Non stabilmente infissi al suolo, non significa non renderli stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontati con facilità)
- Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente
(Parcheggi temporanei, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che sono predisposti in occasione di particolari manifestazioni importanti, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità. È consentita la regolamentazione della viabilità, la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.)
Esempio di altre opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanee in area privata (anche in questo caso elenco non esaustivo)
- Baracca, anche quella dotata d’involucro precario, in altre parole prive di rigidezza propria, quali teli, membrane e simili.
- Baraccamento. Bersò. Box in metallo. Capanno. Casotto. Chiosco. Copertura
- Eliminazione di un pericolo immediato. Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida
- Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale). Puntellamento e consolidamento
- Serre mobili. Tettoia. Transennamento di area. Ecc. ecc.
ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.
SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
- Mancata COMUNICAZIONE (CIL) al Comune.
L’esecuzione di opere ed interventi edili IN condizioni di contingibilità e straordinarietà senza la presentazione della COMUNICAZIONE, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale. La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (Nella regione Emilia R. la sanzione prevista è di €. 1000, come per la CILA)
2. Mancata COMUNICAZIONE di fine lavori. (Come sopra)
3. L’esecuzione di opere ed interventi edili NON in condizioni di contingibilità e straordinarietà con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, ovvero 1000 €, o legge regionale, con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti dalla regione).