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La richiesta d’autorizzazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), assieme all’asseverazione e la relazione paesaggistica.
Individuazione degli interventi ed opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria “Semplificata”
(DPR n. 31/2017)
(Scheda tecnica di sintesi del sito, aggiornata alla circolare applicativa del 21 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)
Opere e Interventi Edili:
(Con titolo abilitativo edilizio, se previsto)
Già in vigore le nuove norme (Art. 10)
La nuova normativa è entrata in vigore il giorno 6 aprile 2017.
La finalità della nuova normativa (Art. 1)
La disciplina intende semplificare l’iter per l’esecuzione di una serie d’interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio.
Abrogazione delle vecchie norme (Art. 19)
Abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 – (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).
Disapplicazione del decreto che individua la documentazione paesaggistica
Non trova applicazione negli interventi edili assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità prevista per quella ordinaria. (D.P.C.M. 12 dicembre 2005. “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”).
Regioni nelle quali trova applicazione (Art. 13)
La normativa entra in vigore immediatamente nelle Ragioni a statuto ordinario.
Le Regioni a statuto speciale devono emanare norme proprie con modificazione alle leggi, in conformità ai criteri del decreto. In queste ultime dovrebbe trovare però applicazione la disposizione di liberalizzazione di cui allegato “A”.
Dispositivi applicativi delle regioni (Art. 5)
I piani paesaggistici regionali possono dettare direttive o disposizioni per una corretta applicazione e realizzazione degli interventi senza la necessità dell’autorizzazione, anche semplificata.
Le regioni con l’adeguamento dei piani paesaggistici possono disciplinare le metodologie di realizzazione degli interventi liberi indicati nell’allegato “A”.
Esonero dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi (Art. 4)
Se la Regione ha stipulato accordi di collaborazione con il Ministero e gli enti locali, non vi è l’obbligo dell’autorizzazione semplificata per una serie d’interventi indicati nello specifico nella tabella che segue.
Prevalenza di queste norme sugli strumenti urbanistici (Art. 14) (Vedi circolare)
Come espressamente previsto dal decreto, questa nuova disciplina ha prevalenza sugli strumenti urbanistici e altre disposizioni o piani contrastanti.
Sono fatte salve le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici del codice. (D. Lgs. n. 42/04).
La così detta “liberalizzazione”, introdotta dall’allegato “A”, infatti, ha natura solo formale e procedurale, esclude, cioè la necessità della previa autorizzazione, ma non comporta una “liberalizzazione” del regime sostanziale degli interventi: per questa ragione il piano paesaggistico, ma anche lo strumento urbanistico, possono senz’altro dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, a fronte delle quali neanche gli interventi previsti dall’allegato “A” siano consentibili. (Vedi circolare)
Condizione per la liberalizzazione (Vedi circolare)
Le condizioni per la “liberalizzazione” sono costituite, in molti casi, dal fatto che l’intervento o l’opera siano «eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti» o non comportino «modifiche a tali caratteristiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio».
Deve, in ogni caso trattasi , di interventi di “lieve entità” e del carattere “minore, privo di rilevanza paesaggistica”.
Natura del vincolo (Vedi circolare)
I presupposti per la “liberalizzazione” sono costituiti, in molti casi, dalla natura del vincolo paesaggistico, ossia dal fatto che gli immobili interessati dagli interventi ricadano in aree sottoposte:
A vincolo ex art. 142 del codice:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, e i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
j) i vulcani;
A vincolo di bellezza panoramica (lettera d) dell’articolo 136 del codice). ( Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze).
e non ricadano, invece, in aree sottoposte:
A vincoli di bellezza individua o del tipo di cui alla lettera c) dell’articolo 136 citato purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c):
a) Gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.
b) Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.
Valutazione dell’intervento (Vedi circolare)
Spetta al privato, attraverso al proprio tecnico verificare la liberalizzazione o meno dell’intervento edilizio, che se soggetto a titolo abilitante, trova riscontro nello stampato unificato ANCI.
Nell’ipotesi, invece che sia interessato un intervento completamente libero, in altre parole senza l’obbligo di qualsiasi titolo abilitante, spetta al privato la valutazione e dunque la responsabilità.
Dubbi del privato sull’intervento (se assoggettato ad autorizzazione semplificata o meno) (Vedi circolare)
Resta aperta la possibilità per la parte privata, nei casi più complessi o particolarmente dubbi, di presentare comunque in via prudenziale una domanda di autorizzazione semplificata facendo riferimento alla voce analoga contenuta nell’allegato “B”, confidando nell’accertamento, da parte dell’amministrazione, della sussistenza delle condizioni o meno per tale atto, o per la collocazione dell’intervento in una delle voci dell’allegato “A”.
Richiesta attestazione allo Sportello unico prima dell’inizio dei lavori (Vedi circolare)
È esclusa la possibilità di un’attestazione preventiva (atipica, non prevista dall’ordinamento) circa il rispetto, nel progetto, delle caratteristiche morfo-tipologiche architettoniche etc.
Rimane ferma l’obbligo dello Sportello unico di acquisire eventualmente l’autorizzazione paesaggistica, o altri atti, in osservanza alle norme specifiche.
Sistematicità – Reiterabilità dell’intervento (Vedi circolare)
La reiterazione di interventi sul medesimo immobile (o area), in specie se concentrati in un arco ristretto di tempo, sempreché non sussistano ragioni tecniche comprensibili potrà facilmente tradursi in un’alterazione delle sue caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche tale da escludere l’applicazione dell’allegato “A” e il necessario ricorso all’autorizzazione paesaggistica semplificata.
È chiaro – anche per questo profilo – che si dovrà effettuare una verifica caso per caso e che non è possibile stabilire un criterio valido in astratto e in generale.
Dubbi circa l’individuazione della tipologia del vincolo paesaggistico (Vedi circolare)
Quando non vi è la certezza della classificazione di un intervento edile rientrante nelle lettere c) o d ) dell’articolo 136 del Codice, dovrebbe trovare applicazione il vincolo più rigido, (lettera “c” proprio dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici) e non quello, più ampio, proprio delle bellezze panoramiche, (lettera “ d”).
Nozione di interesse storico – architettonico o storico – testimoniale (Vedi circolare)
Un altro profilo particolarmente complesso e importante che esige primi, urgenti indirizzi applicativi attiene alla individuazione – nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex articolo 136, lett. c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici) – degli specifici immobili privi di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, inclusi, per l’assenza di tale interesse, nella liberalizzazione, in deroga alla regola generale, propria dei suddetti complessi di immobili vincolati ex lettera c) citata che li esclude dall’applicabilità di molte delle tipologie elencate nell’allegato A (e dalla ivi prevista stessa “liberalizzazione”).
Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica – ambientale ordinaria e quella semplificata
Quale tecnico assevera l’intervento e firma la richiesta dell’autorizzazione
Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, firma la richiesta dell’autorizzazione, unitamente al soggetto richiedente, secondo il modello unificato (All. “C”), con la relazione paesaggistica semplificata nelle forme indicate (All. “D”), e l’indicazione precisa della disciplina paesaggistica vigente, l’area interessata all’intervento, la conformità del progetto ai valori paesaggistici ed agli strumenti urbanistici.
La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).
Commissioni locali del paesaggio (Art. 11)
Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni per il paesaggio, salvo diversa normativa regionale.
Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 – 11) – Parere del Soprintendente – (Vedi circolare)
La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).
Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)
Rinvio a normative di settore (Art. 15)
Gli interventi liberi di cui all’Allegato “A”, restano sottomessi alla disciplina edilizia cui sono assoggettati, circa i titoli abilitativi e la normativa correlata, (es.: l’occupazione di suolo pubblico, sismica, sicurezza impianti, ecc.).
Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, quando dovuta
(Art. 17)
Oltre alle sanzioni di carattere amministrativo ripristinatorio, (art. 167 c. 4 D. Lgs. n. 42/04) l’esecuzione di lavori edili, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo (ordinaria ed anche “semplificata”), quando dovuta, in parziale o totale difformità, costituisce il reato edilizio – ambientale, punito da diverse norme penali, ( Art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 – art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, se ne ricorrono le condizioni trova applicazione anche l’art. 724 del c.p.)
Rimessa in pristino (Vedi circolare)
Si procede alla rimessa in pristino delle opere e interventi realizzati in violazione alle norme solo quando non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentono la compatibilità paesaggistica. (Art. 17)
La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato edilizio – ambientale.
Opere ed interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto
Non si procede alla rimessa in pristino di opere e interventi (indicati nella tabella “A”) realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, non soggette ad altro titolo abilitativo, all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica. (Art. 17)
Ipotesi d’abuso. Realizzazione di autorimesse, anche parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. (B 16, nell’allegato “B”), in assenza dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo abilitativo.
Procedimento sanzionatorio:
A. Adempimenti del dirigente dello Sportello unico per l’Edilizia:
o Verifica che, riguardo all’abuso, i trasgressori presentino apposita domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità ambientale e, di fatto, la sanatoria per l’abuso commesso, con l’ottenimento del titolo abilitativo.
o Ricevuta la domanda, richiede alla Commissione specifica, se l’illecito può ottenere la compatibilità ambientale.
o Provvede alla denuncia per iscritto del reato al P.M., (o in alternativa al Comando di Polizia municipale/Locale, per le sanzioni penali previste dall’art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 e punite dall’art. 44/c DPR n. 380/01).
o Comunica al Soprintendente l’illecito commesso perché possa intervenire, anche di propria iniziativa, ai fini dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: (Art. 27 DPR n. 380/01):
§ Per la demolizione e rimessa in pristino.
§ Per la demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei trasgressori.
Nel caso che l’abuso ottenga la compatibilità paesaggistica:
o Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04).
o Comunica il rilascio dell’attestazione paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia del reato dallo stesso dirigente, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).
Nel caso negativo, o nell’ipotesi che la compatibilità paesaggistica non venga richiesta:
o Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04 e adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori, in coordinamento con il Soprintendente).
o Predispone l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In caso d’inosservanza:
§ Irroga anche la sanzione pecuniaria (di €. 20.000, solo se l’abuso è assoggettato a Permesso di costruire/SCIA super, di cui all’art. 31 c. 4/bis DPR n. 380/01).
o Predispone l’ordinanza di demolizione d’ufficio, a spese dei trasgressori.
o Comunica il mancato rilascio (o richiesta) della compatibilità paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, trova applicazione la sanzione penale).
o Adempie quanto sopra indicato, esclusa la denuncia del reato (al PM o alla PG).
B. Adempimenti della Polizia Giudiziaria se accerta direttamente l’abuso
In assenza del titolo, (in difformità – totale e parziale – o con varianti essenziali) predispone:
ATTENZIONE! Nell’informativa di reato è necessario indicare, fra l’altro:
Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale al:
Il dirigente comunica alla polizia giudiziaria:
Ovvero:
Possibilità di sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata” (Trova applicazione l’art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04)
I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica “ semplificata”, (indicati nella tabella “B”) realizzati in assenza della stessa o in difformità, possono ottenere la sanatoria a richiesta del trasgressore (proprietario), a condizione che ottengano la compatibilità paesaggistica.
Nel particolare:
o Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
o Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati)
o Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
o Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi, presenta domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, che sarà valutata dalla commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.
Tale commissione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Nel caso venga rilasciato l’attestato di compatibilità
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, (art. 167 D. Lgs. n. 42/04).
L’azione penale, (già avviata, con la denuncia del Dirigente o l’informativa della P.G.) non trova applicazione, in altre parole la comunicazione al P.M. dell’avvenuto rilascio dell’attestato medesimo e del pagamento della sanzione pecuniaria citata, porta all’estinzione del reato, (art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).
Nel caso NON venga rilasciato o richiesto l’attestato di compatibilità
In caso di rigetto della domanda, o di mancata richiesta della compatibilità, si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/04).
nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Il decreto prevede già gli stampati unificati per la richiesta di autorizzazione e per la relazione:
Titolo abilitativo edilizio
Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente, (CILA /SCIA normale).
La verifica preliminare è sempre obbligatoria.
Il privato ha diritto di ottenere l’archiviazione della pratica e la comunicazione che l’intervento o l’opera ricadono in regime libero in applicazione dell’allegato “A”.
Il dirigente analizza la richiesta e verifica se si tratta di un intervento:
Nel caso in cui il progetto NON preveda altri titoli abilitativi, il dirigente: (art. 11 c. 5)
1. Nel caso di esito negativo della valutazione circa la sua compatibilità paesaggistica: (art. 11 c. 3)
2. Nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell’amministrazione: (art. 11 c. 7)
Cambio della tipologia dell’autorizzazione (Vedi circolare)
La Soprintendenza può dissentire e applicare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata, provvedendo a comunicarlo al Comune e alla stessa parte istante (alla stessa stregua di una comunicazione di motivo ostativo, ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990), quale ostativo sulla procedura, non sull’esito nel merito della domanda, con la conseguenza che la procedura dovrà ripartire ex novo.
Pareri contrastanti tra il Comune e la Soprintendenza (Articolo 11, comma 6) (Vedi circolare)
A termini di legge nulla impedisce alla Soprintendenza di esternare, nella sede propria del parere, il proprio avviso negativo sulle condizioni apposte dal Comune.
In caso di parere vincolante, l’avviso della Soprintendenza prevale su quello comunale.
Al riguardo appare tuttavia opportuno che siano stabilite adeguate forme di condivisione e di coinvolgimento anticipato della Soprintendenza, da parte del Comune, quando intenda fornire indicazioni su possibili modifiche del progetto al fine di renderlo autorizzabile.
Al netto della inevitabile variabilità ed eterogeneità dei casi.
Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 – 11) – Parere del Soprintendente – (Vedi circolare)
La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).
Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)
Il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Sovrintendente. (Il silenzio equivale all’assenso, art. 17/bis L. n. 241/90).
Se invece l’area è assoggettata a specifiche prescrizioni nel piano paesaggistico regionale, il parere è solo obbligatorio, ma non vincolante. (Art. 11 c.8)
Nel caso che l’istruttoria sia negativa, i titoli abilitativi non possono essere accettati (CILA/SCIA) o rilasciati(Permesso di costruire). (L’iter procedure è indicato dettagliatamente nell’art. 11).
Una comunicazione di motivi ostativi “tardiva”, intervenuta, ad esempio, il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della proposta di accoglimento comunale, non determinerà in alcun modo l’illegittimità del parere conclusivo negativo. (Vedi circolare)
Comunicazione all’interessato ( Art. 11) (Vedi circolare)
L’esito dell’istruttoria concernente il rilascio dell’autorizzazione deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione, sia esso favorevole o negativo.
Il termine è tassativo, eventuale ritardo (non giustificato dalla procedura) potrebbe comportare responsabilità del dirigente, penali e/o disciplinari, (o dei funzionari preposti).
inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica – ambientale ordinaria e semplificata (Art. 13)
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Elenco dettagliato degli interventi liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”
Il decreto sulla semplificazione li prevede espressamente in modo analitico:
Anche in questo caso trattasi di un elenco non tassativo e non esemplificativo ed esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti e non particolarmente gravanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.
Richiesta di autorizzazione semplificata che interessa anche i beni culturali (Vedi circolare)
Il soggetto presenta un’unica istanza che dovrà ottenere dal Sovrintendente una duplice valutazione, sempre nei tempi previsti dalla nuova disciplina.
Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (Art. 7)
Le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie esistenti, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, possono essere rinnovate con la procedura semplificata a condizione che il progetto risulti conforme alla normativa paesaggistica.
Interventi già liberi da tempo
NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (NEANCHE SEMPLIFICATA)
(Esclusi gli interventi previsti dal DPR n. 31/2017 (All. “B”) soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata”).
Normativa: Art. 149 D. Lgs. n. 42/04
Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica – ambientale, per gli interventi specificati, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto):
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 29/11/2023